Commissione per l’Edizione Nazionale delle opere di

Francesco Petrarca

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Leggi e decreti del Regno d’Italia - 1904

N. 365
N. 365

LEGGE sul concorso dello Stato nelle spese per le onoranze a Francesco Petrarca nel sesto centenario della sua nascita.

11 luglio 1904
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del regno il 21 luglio 1904, n. 171)

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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per gli esercizi finanziari 1904-905 e 1905-906, sarà inscritta la somma complessiva di lire 60,000 come concorso dello Stato nella spesa per il monumento da erigersi in Arezzo a Francesco Petrarca, nella ricorrenza del sesto centenario della sua nascita.

Art. 2.

Nella parte straordinaria del bilancio dello stesso Ministero, a cominciare dall’esercizio finanziario 1904-905, sarà pure inscritta la somma annua di lire 8,000 affinché sia dallo Stato curata una edizione critica degli scritti del Petrarca, e la iscrizione sarà rinnovata d’anno in anno fino a pubblicazione compiuta.
La spesa totale per questo oggetto, non dovrà però oltrepassare la somma di lire 40,000.

Art. 3.

Il ministro della pubblica istruzione nominerà una commissione di cinque membri, per curare l’edizione critica delle opere del Petrarca.
Due membri di questa commissione si uniranno al comitato sorto in Arezzo, sotto la presidenza del sindaco di quella città, per le onoranze a Petrarca, per partecipare a tutto quanto riguarda la scelta del bozzetto del monumento e la località in cui dovrà essere elevato, ed in genere a quanto si riferisce alla sua preparazione ed alla sua esecuzione, secondo le norme che saranno contenute nel regolamento.

Art. 4.

Il Governo del Re pubblicherà, entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, il regolamento per la sua esecuzione.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. il Guardasigilli Ronchetti.

Orlando.

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